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MERCATO DEL GAS NATURALE
Cenni sulla normativa

Il Decreto Legislativo 164/2000 (comunemente noto come "Decreto Letta"), coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica e in accordo con la Direttiva Europea 98/30 CE, ha dato il via al processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale nel nostro Paese.
 
Ecco in sintesi cosa prevede il Decreto Legislativo 164/00

Liberalizzazione di Domanda e Offerta

   
   
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nei limiti delle disposizioni del decreto 164/00, le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere (Art.1);
   
 
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a decorrere dal 1 gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Art.17 c.1);
 
 
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a decorrere dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei (Art.22 c.2);
 
     
     
Separazione contabile e societaria per le imprese del settore del gas naturale  
   
 
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a decorrere dal 1 gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas (Art.21 c.1);
   

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a decorrere dal 1 gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita (Art.21 c.4).  
 
   
   
Il Mercato del gas in Italia  
       

Quali sono i requisiti per i consumatori per accedere al libero mercato?

In base al Decreto Letta, fino al 2003 potevano considerarsi Clienti Idonei:
i clienti con consumi di gas naturale di almeno 200.000 Sm3/anno;
i clienti con un consumo annuo individuale superiore a 50.000 Sm3 purché facenti parte di consorzi di imprese con consumo complessivo superiore a 200.000 Sm3;

A partire dal 1 gennaio 2003, tutti i clienti sono idonei, indipendentemente dal livello di consumo annuo.
 
       
         
Accesso riservato ai clienti:

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